Milano, 28 settembre 2007
Finanziaria 2007 e riqualificazione energetica degli edifici, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Ai fini dell'agevolazione i pannelli solari devono essere certificati e garantiti; il termine ultimo per l'invio della documentazione all'Enea scade il 29 febbraio 2008.
La risoluzione 11 settembre 2007, n. 244/E riguarda la detrazione fiscale del 55% prevista dai commi 344-347 della legge 296/2006 per interventi di risparmio energetico su edifici esistenti.
In relazione ai pannelli solari, l'Agenzia rimanda allo stretto rispetto del Dm 19 febbraio 2007 sottolineando la necessità della certificazione Uni 12975, dei 5 anni di garanzia del pannello e dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio (disciplina a sé per i pannelli autocostruiti).
L'Agenzia ritiene inoltre che il termine fissato dal citato Dm per la trasmissione dell' attestato di certificazione energetica e della scheda informativa all'Enea (60 giorni dalla fine dei lavori) decorra dal "collaudo" dei lavori e comunque non precluda il riconoscimento dell'agevolazione, purché venga rispettato il termine ultimo del 29 febbraio 2008.
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