giovedì 4 ottobre 2007

MEMORANDUM SU DETRAZIONI FISCALI

Dal sito di Repubblica del 4 ottobre 2007
Torna l'agevolazione fiscale del 25% per l'acquisto delle case ristrutturate dalle imprese e le agevolazioni per le ristrutturazioni e il risparmio energetico sono confermate fino al 2010. Queste le novità contenute nella prima bozza della legge finanziaria che va all'esame del Parlamento. C'è più tempo e maggiori certezze, dunque, per approfittare degli sconti fiscali per i quali sono previste, al momento, le stesse regole già in vigore, a partire dall'obbligo di indicazione a parte dell'importo della manodopera in fattura. Per chi ha in programma lavori per i prossimi mesi ecco allora tutto quello che c'è da sapere per poter avere le agevolazioni, anche alla luce delle diverse puntualizzazioni e precisazioni da parte dell'Agenzia delle entrate che sono arrivate negli ultimi mesi.Le ristrutturazioni e il limite di spesa per appartamento - L'importo massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari a 48.000 euro per ciascuna abitazione e in caso di più proprietari l'importo va diviso in base alle quote di possesso. Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate il 4 giugno scorso con la risoluzione 124/07. Con la stessa risoluzione l'Agenzia ha precisato che "il limite di 48.000 euro va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate", quindi se si ristruttura una casa e un box la detrazione massima consentita è comunque di 48.000 euro in totale. L'indicazione della manodopera obbligatoria su tutti i lavori finiti dal 4 luglio 2006 - Come ha precisato l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 127/07 per tutti i lavori ultimati e fatturati dopo il 4 luglio del 2006 c'è l'obbligo di riportare la manodopera in fattura. L'obbligo è escluso solo nel caso di box e posti auto realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento anche se venduti successivamente. Ristrutturazioni e risparmio energetico sempre cumulabili - I benefici fiscali per la ristrutturazione e quelli per risparmio energetico sono cumulabili purchè non si tratti dello stesso intervento ma di lavori diversi.
L'unico vincolo è il tetto massimo della detrazione che non può essere superiore alle imposte da pagare. Si tratta, infatti, in entrambi i casi di una detrazione d'imposta, e l'importo eventualmente rimanente non potrà in ogni caso essere recuperato.Detrazione per tutti gli interventi ma sempre con certificazione energetica - Per ottenere la detrazione del 55% è sempre necessario l'attestato di "certificazione energetica" dell'immobile o dell'appartamento su cui si esegue l'intervento, anche se si tratta di semplice sostituzione di infissi. L'obbligo di dotarsi di questa documentazione è previsto dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311 ("Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"). All'articolo 2, comma 1-ter si stabilisce infatti che "A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti".Detrazioni anche per il tetto ma solo se il risparmio riguarda tutto l'immobile - In caso di coibentazione del tetto la detrazione è ammessa solo se "l'intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori di riqualificazione energetica globale dell'edificio, consegua gli indici di risparmio energetico indicati". Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con la circolare 36/E del 31 maggio scorso. In sostanza l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione deve esse calcolato "in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono". Immobili di nuova costruzione, se sono accatastati sì alla detrazione per i pannelli solari - Le agevolazioni per il risparmio energetico riguardano solo gli edifici già esistenti e la sostituzione, non l'installazione di impianti. fanno eccezione i pannelli solari: in questo caso, infatti, la detrazione è ammessa purchè l'immobile sia accatastato. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la Circolare 36/E del 31 maggio scorso precisando che "si ritiene che la prova della esistenza dell'edificio sia fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonchè dal pagamento dell'Ici, ove dovuta."Per la pratica invio all'Enea fino al 29 febbraio 2008 - Si ha diritto a chiedere la detrazione a patto che la documentazione venga inviata entro il 29 febbraio 2008, anche se sono passati più di 60 giorni dalla fine dei lavori. Lo ha confermato l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 244/E dell'11 settembre. In particolare nel testo si precisa che il termine dei 60 giorni "è da considerarsi come ordinatorio e che, conseguentemente, sia possibile fruire dell'agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008." http://economia.repubblica.it/articolo/Lavori_per_la_casa_con_l_aiuto_del_fisco/170041/1

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